Decreto Rilancio, le detrazioni per la riqualificazione energetica al 110%

Il Decreto Rilancio innalza al 110% la detrazione per la realizzazione di alcuni interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico degli edifici residenziali.

Esaminamo il Decreto Rilancio per i lavori di riqualificazione degli edifici al fine di comprendere i requisiti per accedere all’ecobonus 110%.

La soluzione Solaretika, in 5 step, ci consentirà di esaminare le soluzioni attuabili per ottenere il Risparmio Energetico con Ecobonus 110%.  Nello specifico valutiamo lo stato Energetico della tua casa con il supporto dei nostri Tecnici Energetici, esperti e competenti. Inquadriamo, e ti proponiamo, gli interventi che potrebbero consentirti di ottenere: bollette più leggere, una casa più confortevole ed un maggior benessere. Lo facciamo tenendo conto del ecobonus 110% e di tutti gli aspetti legati ad esso. Vediamo i punti:

  • Acquisiamo i dati necessari per l’accesso all’ecobonus;
  • Effettuiamo l’Analisi Energetica della tua casa;
  • Elaboriamo le soluzioni per ottenere l’Ecobonus 110%;
  • Concordiamo ed eseguiamo il lavoro definito;
  • Concludiamo i lavori e consegniamo il Report Energetico.

L’ecobonus 110%

Il superbonus 110% per lavori di riqualificazione degli edifici è parte del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020.
Il decreto prevede misure straordinarie per il rilancio dell’economia che vedono come protagonista principale gli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano.
Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godranno di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applicherà alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Mai come in questa occasione è stato così conveniente ristrutturare casa, basti pensare che grazie alla misura della cessione del credito è possibile realizzare i lavori senza spendere soldi, ma semplicemente cedendo il proprio credito d’imposta all’impresa o a chi per essa.
Stiamo parlando di una Legge dello Stato, che anche nelle edizioni precedenti del 50% e 65% ha permesso a milioni di famiglie di effettuare i lavori di casa a condizioni eccezionali.

 

Chi può usufruire dell’ecobonus 110%

Al Superbonus possono accedere le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile (ad esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini per interventi sulle parti comuni, gli Istituti autonomi case popolari (IACP) In questo caso, il limite di tempo per godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di riqualificazione energetica è il 30 giugno 2022, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici

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In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.
Ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi, cosiddetti “trainanti”, di:

  • Interventi di isolamento termico delle murature e delle coperture (cosiddetto cappotto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Tali interventi devono garantire il rispetto dei requisiti minimi della trasmittanza della parete e il salto di due classi energetiche.
  • Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori Ciò sia sulle parti comuni degli edifici e sia sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • Interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cosiddetto sismabonus).

Ed ancora per usufruire della detrazione maggiorata al 110%, ed eventualmente dello sconto in fattura o della cessione del credito, le seguenti ulteriori tipologie di interventi, cosiddetti “trainati”, sarà necessario soddisfare la condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

  • Di efficientamento energetico e rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
  • L’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013.

Infine spetta, anche ai seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

  • L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993
  • L’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

 

Ecobonus 110% su quali immobili

In particolare, il Superbonus interessa, a color che sostengono spese per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

 

“Grazie ai lavori a Costo zero non solo si risparmieranno cifre enormi, ma si abbatteranno drasticamente I costi delle bollette di luce e gas, con la possibilità di azzerarli nei casi migliori. La valorizzazione immobiliare è un aspetto fondamentale dei lavori che è possibile realizzare con i Superbonus110%, perché l’edificio dopo tutti questi importanti lavori di Riqualificazione energetica e strutturale, acquisirà un valore completamente diverso da quello precedente.”

 

Cessione del credito o sconto in fattura

Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi (questo nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi).
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese (tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo) oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione.

Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.